Art. 11.
(Zona faunistica delle Alpi).

      1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
      2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
      3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
      4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, di intesa con le regioni a statuto speciale, con le province e con le province autonome di Trento e di

 

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Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.